Sentenza di Trento, a semplificare il lungo processo di adozione del minore

Si deve escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato. Sante parole verrebbe da rispondere ai giudici della Corte di Appello di Trento che hanno pronunciato una sentenza “storica”, riconoscendo un duplicato di paternità certificata all’estero ad una coppia di gemelli nati con la tecnica cosiddetta della “gestazione per altri”. Prevalente per i giudici, sarebbe il “diritto dei minori” di veder riconosciuto il ruolo di genitore al convivente omosessuale del genitore biologico, per la semplice ragione che questi si sarebbe manifestato ben disposto ad occuparsi dei bambini mosso dalle migliori intenzioni. Ebbene, la sentenza passerà sì alla “storia”, ma per essere la prima pronuncia di una Corte che, nel pressoché unanime consenso dei correttissimi commentatori, si abbandona alla discriminazione più scorretta degli aspiranti genitori adottivi eterosessuali i quali, per quanto siano in potenza ben disposti ad amare ed accudire bambini in stato di abbandono o di bisogno, non di rado vedono il loro desiderio represso dalla compressione del diritto del minore medesimo ad avere dei genitori, perché dichiarati inidonei dopo un lunghissimo iter regolato giustamente dalla Legge ed i cui esiti cancellano con poche righe i sogni di felicità attesa molto spesso anni, quando non lustri. In via esemplificativa, notiamo come la Legge preveda due anni di visite e colloqui periodici incessanti che seguono, nell’ipotesi più favorevole ai minori, il “decreto pre-adottivo” che in una qualche misura certifica l’idoneità e l’adeguatezza degli aspiranti genitori ad esito di stringenti esami psicologici, motivazionali, sociali e non ultimi, relazionali del contesto familiare allargato nel quale il minore andrà a vivere. Esaurita quest’ultima fase del percorso di accertamento dell’idoneità ad adottare, viene emesso il decreto di adozione definitiva che registra la piena e consapevole accettazione del minore di essere entrato nel nuovo mondo di relazioni cui era stato affidato in via sperimentale. Nel caso invece sentenziato dal Tribunale di Trento, i giudici di fatto hanno esonerato l’aspirante genitore adottivo da ogni esame quasi come a delegare il convivente, padre biologico dei minori soggetti/oggetti di diritto, alle rigorose verifiche non già per mano di professionisti ed esperti, ma assumendo come misura della necessaria valutazione di idoneità, i soli sentimenti ed orientamenti soggettivi. Dove sia il progresso della civiltà in questa sentenza, resta tutto da dimostrare. Se solo i giudici avessero voluto prendere atto dei mutamenti in corso nella società, allora non si
sarebbero potuti astenere dal rinviare il caso ai servizi sociali degli Enti deputati alla ricognizione ed agli accertamenti istruttori dei requisiti ai fini della idoneità ed adeguatezza alla genitorialità adottiva. Sembra invece che la sentenza abbia voluto assecondare le mode del nuovo modello di società aperta, priva di vincoli, dove ogni sogno può divenire realtà ed il prezzo da pagare non rientra più nel superiore interesse collettivo della comunità, ma rimane circoscritto alla sfera degli egoismi riconosciuti come ammissibili.

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